Tra le linee di intervento quelle relative al rischio infortunistico sono tra quelle che attirano maggiormente l’interesse delle aziende. L’allegato suddivide i progetti che hanno come obiettivo la riduzione del rischio infortunistico in due distinte linee di intervento:

g) Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsolete

h) Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete

Per rischio infortunistico si intendono ovviamente tutta la famiglie di rischi legati all’infortunio, più o meni gravi, per esempio taglio, proiezione di liquidi o parti meccaniche, urti, compressioni, investimenti, elettrocuzioni etc. Tali rischi sono sempre presenti quando si opera con macchine o linee di produzione, in particolare se siamo in presenza di macchine vetuste o di macchine immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore della Direttiva Macchine 98/37/CE

Entrambe le linee di intervento prevedono la sostituzione delle macchine di proprietà dell’azienda alla data del 31 dicembre 2018

Le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono rispettare le seguenti condizioni:

a) analogo tipo;

b) allestimento equivalente in termini di accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili;

c) prestazioni (ad es. potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 30% nel caso di macchine immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.); e precedenti alla Direttiva 2006/42/CE

d) prestazioni (ad es. potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 50% nel caso di macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.).

Le modalità di alienazione delle macchine vecchie dipendono dalla data di immissione sul mercato come di seguito dettagliato:

permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l’acquisto per le macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE e successivamente alla direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.); in questo caso è comunque facoltà dell’impresa rottamare le macchine sostituite;

rottamazione per le macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.).