Fondo deindustrializzazione: quali imprese manifatturiere possono partecipare

Trovare un codice ATECO manifatturiero nella visura è un buon punto di partenza. Ma non basta per stabilire se un’impresa può accedere al Fondo di contrasto alla deindustrializzazione 2026.

Il bando non valuta soltanto una sigla. Conta l’attività realmente svolta, il luogo in cui si trova l’unità produttiva e la coerenza tra l’investimento programmato e il processo manifatturiero dell’impresa.

Per questo motivo, la verifica dei requisiti del Fondo deindustrializzazione non può fermarsi alla visura camerale.

Chi può partecipare al Fondo deindustrializzazione?

Possono accedere alle agevolazioni le imprese manifatturiere che possiedono un’unità produttiva, oppure intendono aprirne una nuova, nei territori comunali di competenza dei Consorzi industriali individuati dal bando.

La misura non stabilisce un limite relativo alla dimensione aziendale. Possono quindi presentare domanda micro, piccole, medie e grandi imprese, purché rispettino tutte le condizioni previste.

L’Avviso considera manifatturieri gli operatori economici che svolgono almeno una delle attività comprese nella sezione C della classificazione ATECO 2025.

In sintesi, l’impresa deve:

  • svolgere effettivamente un’attività manifatturiera;
  • essere regolarmente costituita;
  • essere iscritta al Registro delle imprese;
  • non trovarsi in liquidazione o in una procedura liquidatoria;
  • realizzare l’investimento in un’unità produttiva situata in uno dei territori ammessi;
  • oppure prevedere l’apertura di una nuova unità produttiva manifatturiera nella stessa area.
Il codice ATECO è il primo controllo, non l’intera verifica

Un codice appartenente alla sezione C permette di verificare che l’attività dichiarata rientri nell’ambito manifatturiero. Non dimostra, però, che l’intero progetto sia automaticamente finanziabile.

Può accadere, ad esempio, che un’impresa abbia in visura più codici ATECO, ma svolga l’investimento in una sede nella quale viene esercitata un’attività diversa da quella manifatturiera.

Oppure può avere un codice compatibile, ma utilizzare i nuovi beni per una funzione commerciale, amministrativa o logistica non coerente con il programma agevolato.

La verifica deve quindi mettere in relazione tre elementi:

  1. l’attività manifatturiera effettivamente svolta;
  2. l’unità produttiva interessata;
  3. i beni e gli interventi compresi nel progetto.

Se questi elementi non sono coerenti tra loro, la presenza del codice ATECO corretto in visura potrebbe non essere sufficiente.

Che cosa significa svolgere un’attività manifatturiera?

Per attività manifatturiera si intende, in termini generali, un’attività che trasforma materie prime, componenti o prodotti intermedi attraverso un processo produttivo.

Non basta acquistare e rivendere un prodotto finito. Deve essere presente un’attività di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio, trasformazione o produzione riconducibile a uno dei codici della sezione C ATECO 2025.

Per valutare la reale ammissibilità può essere necessario analizzare:

  • il ciclo produttivo;
  • i macchinari già utilizzati;
  • i prodotti realizzati;
  • il personale impiegato;
  • l’organizzazione della sede;
  • la funzione dei nuovi beni da acquistare.

La descrizione dell’attività deve essere concreta. Dire semplicemente “l’impresa opera nel manifatturiero” non consente di capire quale trasformazione venga effettuata e in che modo l’investimento possa potenziarla.

L’impresa deve essere iscritta al Registro delle imprese

Tra i requisiti del Fondo deindustrializzazione rientrano la regolare costituzione e l’iscrizione al Registro delle imprese.

Alla data di presentazione della domanda, l’impresa non deve trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e non deve essere sottoposta a procedure di fallimento o concordato preventivo. Restano inoltre applicabili le altre cause ostative previste dalla normativa per l’accesso alle agevolazioni pubbliche.

La verifica della visura serve quindi anche a controllare:

  • lo stato dell’impresa;
  • i codici ATECO registrati;
  • le sedi e le unità locali;
  • eventuali procedure in corso;
  • la corrispondenza tra i dati dichiarati e l’attività svolta.
Dove deve trovarsi l’unità produttiva?

Il Fondo non è rivolto a tutte le imprese con sede nel Lazio o nelle Marche. L’unità produttiva interessata dall’investimento deve trovarsi nei territori comunali appartenenti ai Consorzi indicati dalla normativa.

Nel Lazio sono interessati i territori di competenza:

  • dell’ex Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio Meridionale;
  • dell’ex Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino;
  • dell’ex Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina;
  • dell’ex Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone;
  • dell’ex Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Rieti.

Nelle Marche sono interessati i territori appartenenti al Consorzio Piceno Consind.

Gli elenchi ufficiali dei Comuni ammessi sono pubblicati nella sezione normativa della misura. La verifica deve essere effettuata sul Comune dell’unità produttiva e non soltanto sulla regione o sulla provincia.

Sede legale e unità produttiva non sono la stessa cosa

Un’impresa può avere la sede legale in un Comune ammesso e realizzare l’investimento in un’altra sede non agevolata. In questo caso, la localizzazione della sede legale non rende automaticamente ammissibile il progetto.

Al contrario, un’impresa con sede legale fuori dai territori agevolati può essere potenzialmente ammessa se possiede o intende aprire un’unità produttiva manifatturiera in uno dei Comuni previsti.

La domanda deve indicare espressamente l’ubicazione dell’unità produttiva e operativa nella quale sarà realizzato l’investimento.

Che cosa bisogna verificare sull’unità produttiva?

L’unità produttiva non rappresenta soltanto un indirizzo da riportare nella domanda. Deve essere il luogo nel quale viene esercitata l’attività manifatturiera e nel quale sono utilizzati i beni finanziati.

Le spese devono riguardare beni impiegati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma. In fase di erogazione, l’impresa deve inoltre dimostrare di avere la disponibilità della sede e che questa sia conforme alla normativa edilizia, urbanistica, catastale, antincendio, ambientale e sulla sicurezza del lavoro.

I macchinari, gli impianti e le attrezzature agevolati devono essere fisicamente individuabili e installati presso quella specifica unità produttiva.

È possibile aprire una nuova unità produttiva?

Sì. Il bando non è riservato esclusivamente alle imprese già presenti nei territori ammessi.

Può partecipare anche un’impresa che intende insediare una nuova unità produttiva manifatturiera in uno dei Comuni previsti.

In questo caso, il progetto deve descrivere con precisione:

  • dove sarà localizzata la nuova unità;
  • quale attività manifatturiera vi sarà svolta;
  • quali beni saranno installati;
  • come sarà organizzato il processo produttivo;
  • quale risultato sarà ottenuto attraverso l’investimento.

Non basta dichiarare l’intenzione di aprire una sede. Il nuovo insediamento deve essere concreto, coerente con l’attività proposta e realizzabile nei tempi stabiliti.

Quali investimenti devono essere coerenti con l’attività?

Il Fondo sostiene interventi destinati al potenziamento o alla riqualificazione di insediamenti produttivi esistenti e alla creazione di nuove unità produttive.

Il programma può riguardare:

  • ristrutturazione o realizzazione dell’immobile in cui si svolge l’attività manifatturiera;
  • ammodernamento e ampliamento dell’attività industriale;
  • innovazione di prodotto o di processo;
  • digitalizzazione dei processi produttivi;
  • investimenti immateriali;
  • conversione verso modelli più sostenibili;
  • avvio di una nuova unità produttiva.

Sono ammissibili, nei limiti e alle condizioni del bando, opere murarie e impiantistiche, macchinari, impianti, arredi, attrezzature nuovi di fabbrica e immobilizzazioni immateriali.

La spesa deve però essere funzionale all’attività manifatturiera realizzata nell’unità produttiva. Un bene genericamente utile all’impresa, ma non collegato al progetto produttivo, potrebbe non essere ammesso.

Esempi di verifica
Situazione Valutazione iniziale
Codice ATECO manifatturiero e produzione effettiva nella sede ammessa Potenzialmente ammissibile
Codice manifatturiero in visura, ma attività effettiva solo commerciale Da approfondire, possibile criticità
Produzione svolta in un’unità situata fuori dai Comuni ammessi Non ammissibile per quella sede
Sede legale fuori dall’area e nuova unità produttiva prevista in un Comune ammesso Potenzialmente ammissibile
Macchinari destinati a una sede diversa da quella indicata nel progetto Possibile causa di inammissibilità
Impresa in liquidazione o soggetta a procedura liquidatoria Non ammissibile
Checklist dei requisiti del Fondo deindustrializzazione

Prima di predisporre il progetto, è utile controllare se:

  • l’attività effettiva è manifatturiera;
  • il relativo codice rientra nella sezione C ATECO 2025;
  • l’impresa è regolarmente costituita e iscritta;
  • l’impresa non si trova in liquidazione o in una procedura liquidatoria;
  • l’unità produttiva è situata in un Comune ammesso;
  • il programma è coerente con l’attività svolta nella sede;
  • i beni saranno installati e utilizzati nell’unità indicata;
  • l’impresa dispone della sede o sta realizzando un nuovo insediamento ammissibile.

Il codice ATECO è il primo controllo. La valutazione completa inizia quando si mettono insieme visura, attività effettiva, localizzazione e investimento.

Inviaci la visura e una breve descrizione dell’attività produttiva per ricevere una prima valutazione dell’ammissibilità.

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