Nel Bando ISI INAIL 2020 di notevole interesse risulta sempre essere l’Allegato 1.1 Progetti di investimento, visto l’ampio elenco di Rischi sui quale si può intervenire.
L’importo totale del progetto, è finanziabile nella misura del 65% sempreché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il contributo massimo erogabile di 130.000 euro.
Le tipologie di intervento contemplate nel bando Isi Inail 2020 sono:
a. Riduzione del rischio chimico
b. Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali
c. Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine
d. Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche
e. Riduzione del rischio biologico
f. Riduzione del rischio di caduta dall’alto
g. Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti
h. Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete
i. Riduzione del rischio sismico
l. Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento
Per le tipologie c d h i è prevista la sostituzione delle macchine di proprietà dell’impresa alla data del 31 dicembre 2018 .
Inoltre, le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono rispettare le seguenti condizioni:
- analogo tipo;
- allestimento equivalente in termini di accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili;
- prestazioni (ad es. potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 30% nel caso di macchine immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.);
- prestazioni (ad es. potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 50% nel caso di macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.).
Le modalità di alienazione ammissibili dipendono dalla data di immissione sul mercato come di seguito dettagliato:
- vendita o permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l’acquisto per le macchine immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE; in questo caso è comunque facoltà dell’impresa rottamare le macchine sostituite;
- permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l’acquisto per le macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE e successivamente alla direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.); in questo caso è comunque facoltà dell’impresa rottamare le macchine sostituite;
- rottamazione per le macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.).