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Piano Transizione 5.0: Dettagli e Spiegazione degli Incentivi

Il Piano Transizione 5.0 è ora attivo, e qui vi presentiamo il testo ufficiale della normativa spiegato in dettaglio: chi ne beneficia, quali beni strumentali sono ammessi, le aliquote applicate, e altre informazioni cruciali riguardanti l’ottenimento dell’ulteriore incremento del 40% sugli impianti fotovoltaici, il calcolo del risparmio energetico per le aziende esistenti e quelle di nuova costituzione, la modalità di fruizione dell’incentivo, e il ruolo del GSE.

L’articolo 38 del Decreto-Legge 39 del 2 marzo 2024, che stabilisce “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (decreto PNRR), comprende ben 21 commi, il che testimonia la complessità della normativa. Questo decreto, approvato il 26 febbraio dal Governo e pubblicato il 2 marzo 2024 sulla Gazzetta Ufficiale, definisce le regole del nuovo Piano Transizione 5.0.

Il decreto legge è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quindi il 2 marzo 2024, e dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni. Per l’applicazione pratica, sarà necessario attendere un decreto attuativo, che dovrà essere emanato entro trenta giorni, ovvero entro l’1 aprile.

Vediamo  insieme tutti i dettagli 

Chi può beneficiare del Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 è destinato a tutte le imprese che effettuano “nuovi investimenti in strutture produttive situate nel territorio nazionale, all’interno di progetti di innovazione finalizzati a ridurre i consumi energetici“. Non ci sono distinzioni in base alla forma giuridica, al settore, alle dimensioni o al regime fiscale. Tuttavia, sono escluse le imprese in difficoltà finanziaria o soggette a sanzioni interdittive. È inoltre necessario rispettare le norme sulla sicurezza e sui contributi previdenziali.

Beni Strumentali Ammessi e Collegamento al Piano Transizione 4.0

Per accedere all’incentivo, è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

  1. Effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti negli allegati A e B del Piano Transizione 4.0. Si richiede che tali beni siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

  2. I beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici.

  3. La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

Inoltre, l’allegato B, dedicato ai software, viene ampliato, consentendo l’ammissibilità agli incentivi anche per software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti, il monitoraggio dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, nonché i software relativi alla gestione d’impresa se acquistati insieme ai software, sistemi o piattaforme precedenti.

Impianti Fotovoltaici e Altri Sistemi per Autoproduzione e Autoconsumo

L’accordo con l’UE prevede, oltre alla linea dedicata ai beni strumentali, anche due linee specifiche per gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia, nonché per la formazione.

In particolare, dei 6,3 miliardi di fondi, 3.780 milioni sono destinati ai beni strumentali, 1.890 milioni all’autoconsumo e all’autoproduzione, e 630 milioni alla formazione. Queste risorse sono state suddivise in parti uguali per i due anni, al fine di evitare il completo esaurimento nel primo anno e lasciare spazio anche per gli investimenti del 2025.

Per quanto riguarda l’autoconsumo e l’autoproduzione, è necessario che tali investimenti facciano parte di un progetto di innovazione che includa l’acquisto di beni strumentali, come specificato in precedenza.

Una volta attivato l’investimento in beni strumentali, è possibile ottenere il credito d’imposta anche per i “beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo”, escluse le biomasse, e compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%. È prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono pannelli a maggiore efficienza, come specificato nel decreto-legge del 9 dicembre 2023, n. 181.

Le Spese per la Formazione

Le spese per la formazione del personale sono ammesse se finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Tali spese sono ammissibili fino al 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali, fino a un massimo di 300.000 euro. Le spese devono essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Le Aliquote

Le aliquote del credito d’imposta sono complessivamente 9, come anticipato, con la possibilità di maggiorazione considerando i pannelli fotovoltaici ad elevata efficienza.

Le aliquote di base del credito d’imposta, quando l’investimento garantisce una riduzione dei consumi energetici come specificato, sono:

  • 35% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 15% per investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
  • 5% per investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Quando l’investimento garantisce una riduzione superiore dei consumi energetici, le aliquote diventano:

  • 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% per investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
  • 10% per investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Se l’investimento garantisce una riduzione ancora maggiore dei consumi energetici, le aliquote aumentano ulteriormente:

  • 45% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 25% per investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
  • 15% per investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Calcolo del Risparmio Energetico per Aziende Esistenti e di Nuova Costituzione

Per calcolare la riduzione dei consumi, è necessario riproporzionare i conteggi su base annuale e fare riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello in cui si avviano gli investimenti. Il risparmio sui consumi deve essere calcolato “al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”.

Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito viene calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.

Gli Oneri Documentali

Le imprese devono produrre diversi documenti, alcuni prima (ex ante) e altri dopo (ex post) aver effettuato l’investimento:

  • Una certificazione ex ante.
  • Una comunicazione ex ante al GSE.
  • Comunicazioni di aggiornamento sull’avanzamento degli investimenti.
  • Una certificazione ex post.
  • Una comunicazione ex post al GSE.
  • Un’attestazione dell’avvenuta interconnessione.
  • Documentazione atta a dimostrare la congruità e la pertinenza delle spese sostenute.
  • Certificazione contabile da parte del revisore dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Le due “comunicazioni” al GSE servono rispettivamente per prenotare l’incentivo e per abilitarne la fruizione. Le imprese devono aggiornare periodicamente il GSE sull’avanzamento del progetto.

Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti possono aggiungere 5.000 euro al credito d’imposta per mitigare l’impatto di questa ulteriore spesa.

Le Certificazioni

Le due certificazioni devono essere rilasciate da un valutatore indipendente e riguardano gli aspetti tecnici del progetto di investimento. La certificazione ex ante attesta la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni strumentali, mentre quella ex post attesta l’effettiva realizzazione di tali investimenti. Resta obbligatoria anche l’attestazione dell’avvenuta interconnessione.

Per le piccole e medie imprese, è possibile aggiungere al credito d’imposta anche le spese sostenute per la certificazione fino a un massimo di 10.000 euro.

Come si Fruisce dell’Incentivo 

Il credito d’imposta Transizione 5.0 si utilizza con le consuete modalità, esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato nel canale dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Questo credito d’imposta non può essere ceduto o trasferito, neanche all’interno del consolidato fiscale.

L’avvio della fruizione non può superare in nessun caso la data del 31 dicembre 2025.

Il Ruolo del GSE

Le imprese devono presentare al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE) la certificazione ex ante e la comunicazione ex ante con la descrizione del progetto di investimento e il relativo costo. Il GSE verifica la completezza della documentazione e trasmette al Ministero sia l’elenco delle imprese che hanno richiesto validamente l’agevolazione sia l’importo del credito prenotato, se ci sono risorse disponibili.

Le aziende devono inviare al GSE comunicazioni periodiche sull’avanzamento dell’investimento. In base a queste comunicazioni, viene determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

Al termine dell’investimento, l’impresa invia al GSE una comunicazione di completamento dell’investimento corredata dalla certificazione ex post. Il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare del credito d’imposta definitivo, utilizzabile in compensazione.

Occorre attendere cinque giorni dalla trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dei dati definitivi e presentare entro il 31 dicembre 2025 il modello F24 per la fruizione del credito. Se l’impresa non ha capienza per utilizzare l’intero credito, può riportare in avanti e utilizzare in cinque quote annuali di pari importo l’ammontare non ancora utilizzato.

I Controlli del GSE

Una novità riguarda il meccanismo dei controlli che effettua il GSE. Ora, basandosi sulla documentazione tecnica prevista, il GSE effettua controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti per la fruizione del beneficio. Se viene rilevata un’indebita fruizione dell’incentivo, il GSE informa l’Agenzia delle Entrate che procede all’accertamento fiscale.

I Beni Devono Essere Mantenuti per almeno 5 Anni

Anche per il Piano Transizione 5.0 è previsto il meccanismo del Recapture: se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a scopi estranei all’esercizio dell’impresa o a strutture produttive diverse da quelle che hanno goduto dell’agevolazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è ridotto escludendo il costo corrispondente dall’originaria base di calcolo.

Cumulabilità

Il credito d’imposta Transizione 5.0 può essere cumulato con altri incentivi che riguardino gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, considerando anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Non è cumulabile con il credito d’imposta Transizione 4.0 né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, in relazione agli stessi costi ammissibili.

Il Prossimo Decreto Attuativo

Sono molti gli aspetti che dovranno essere approfonditi nel decreto attuativo, il quale sarà emanato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.

Il decreto attuativo dovrà trattare tutti i dettagli mancanti nel decreto-legge, come i contenuti e le modalità di presentazione delle comunicazioni al GSE, le certificazioni ex ante ed ex post, i soggetti titolati a redigere le certificazioni e i criteri per determinare il risparmio energetico, con particolare riferimento ai nuovi criteri per le imprese di nuova costituzione.

PIANO TRANSIZIONE 5.0

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