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Dopo un’attesa durata cinque mesi il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha finalmente firmato il decreto attuativo della misura, sbloccando gli 1.8 miliardi di credito d’imposta, originariamente previsti dal Decreto Sud di settembre.
Quindi, ci siamo. Dopo un lungo periodo di incertezza – causa del brusco arresto degli investimenti da parte degli imprenditori – la ZES è finalmente operativa. Dal 12 giugno al 12 luglio, le aziende interessate sono invitate a presentare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione delle spese ammissibili effettuate dall’inizio dell’anno e quelle previste fino al 15 novembre 2024. Questa fase è cruciale per l’ottenimento dell’incentivo, le cui modalità di comunicazione verranno specificate in un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Vediamo insieme tutti dettali e le novità.
Non sono state introdotte novità per quanto riguarda i beneficiari della Zes Unica per il sud, che restano tutte le aziende, a prescindere dalla loro forma giuridica e dal sistema contabile adottato, che siano già attive o in fase di insediamento nella Zona Economica Speciale (ZES) unica.
Questo incentivo copre investimenti iniziali che variano da 200.000 euro a 100 milioni di euro, secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 651/201. Gli investimenti possono includere l’acquisto o il leasing di macchinari, impianti e attrezzature per nuove strutture. È consentito anche l’acquisto di terreni e la realizzazione, acquisizione o ampliamento di immobili strumentali, purché non superino il 50% dell’investimento complessivo agevolato. Sono esclusi dall’incentivo i beni destinati alla vendita diretta, i beni trasformati o assemblati per la vendita finale e i materiali di consumo. La copertura geografica dell’incentivo include le aree delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché specifiche zone della regione Abruzzo, come identificate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il credito d’imposta applicabile varia a seconda della regione, delle dimensioni dell’impresa e dell’entità dell’investimento, ed è cosi diviso:
Credito del 40% per gli investimenti ammissibili nelle regioni di Calabria, Campania e Puglia;
Credito del 30% in Basilicata, Molise e Sardegna;
Credito del 15% in Abruzzo.
Esistono deroghe speciali, con un incentivo elevato al 50%, per le aree di Taranto in Puglia e il Sulcis in Sardegna, beneficiando del supporto del Just Transition Fund europeo. Le percentuali di credito possono aumentare in base al valore dell’investimento: per progetti inferiori ai 50 milioni di euro, l’incentivo cresce di 10 punti percentuali per le imprese medie e di 20 per le piccole imprese. Il massimo vantaggio raggiungibile è del 70% per le piccole imprese che investono meno di 50 milioni nelle specifiche aree di Taranto o del Sulcis.
Il decreto attuativo specifica che, per i progetti di investimento superiori a 50 milioni di euro, l’incentivo deve essere calcolato utilizzando la metodologia dell'”importo di aiuto corretto” definita nel regolamento UE 651/2014. Inoltre, è previsto un severo meccanismo di controllo per assicurare il rispetto del limite massimo delle risorse disponibili, che è stato fissato a 1,8 miliardi di euro.
Oltre alle percentuali di incentivo già menzionate, l’importo effettivo del credito d’imposta che spetterà sarà determinato dall’Agenzia delle Entrate. Questo avverrà attraverso un confronto tra il limite totale di spesa e la somma totale dei crediti d’imposta richiesti. Di conseguenza, se le domande totali superano il plafond di 1,8 miliardi, il credito d’imposta sarà ridotto proporzionalmente tra i beneficiari.
Il credito d’imposta relativo alla Zona Economica Speciale (ZES) non può essere combinato con gli incentivi del programma Transizione 5.0. Tuttavia, è possibile cumularlo con altri tipi di incentivi non considerati aiuti di Stato, oltre che con gli aiuti de minimis e altri aiuti di Stato che riguardano gli stessi costi, purché ciò non superi il massimo livello di aiuto consentito dalle normative europee.
Vincoli sulla funzionalità degli investimenti e mantenimento dell’attività
È essenziale che i macchinari oggetto dell’investimento siano operativi entro il secondo anno; in caso contrario, il beneficio sarà ridotto, escludendo i costi dei macchinari non funzionanti. Similmente, se i beni vengono dismessi, ceduti, utilizzati per scopi non aziendali, o spostati in strutture diverse da quelle originariamente previste per l’agevolazione nei primi cinque anni, ciò porterà a una riduzione del “bonus”. Inoltre, le imprese devono mantenere l’attività nella ZES per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento per evitare la perdita completa dei benefici.
Obblighi amministrativi delle imprese
Le aziende devono notificare anticipatamente all’Agenzia delle Entrate gli investimenti pianificati e sono tenute a fornire una certificazione, rilasciata da un revisore dei conti o da una società autorizzata, che confermi l’effettiva realizzazione delle spese sostenute. Questi requisiti sono finalizzati a garantire la trasparenza e il corretto impiego degli incentivi fiscali concessi.
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