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Decreto agevolazioni fiscali 2024 : novità e rischi per le imprese

Il Decreto Agevolazioni Fiscali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 marzo 2024 n. 75, porta importanti innovazioni per le imprese che investono nell’edilizia e nelle tecnologie 4.0. Questo decreto-legge, entrato in vigore il 30 marzo 2024, introduce misure urgenti che interessano sia l’ambito fiscale che quello dell’amministrazione finanziaria.

Decreto agevolazioni fiscali e crediti d’imposta 4.0 

Una delle novità riguarda la gestione dei crediti d’imposta per la Transizione 4.0. Si introduce un nuovo obbligo di comunicazione prima dell’utilizzo dei crediti di imposta relativi agli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0. Le imprese devono ora inviare una comunicazione dettagliata degli investimenti pianificati, compreso l’importo totale e la prevista distribuzione del credito negli anni.

Questa comunicazione diventa un requisito essenziale per poter usufruire del credito e deve essere aggiornata al completamento degli investimenti. È richiesta anche una comunicazione retroattiva per gli investimenti 4.0 già realizzati dal 1° gennaio 2024 fino al 29 marzo 2024, nonostante l’assenza di una comunicazione preventiva.

Per gli investimenti non ancora effettuati al 30 marzo 2024, sono richieste sia la comunicazione preventiva che quella retroattiva.

Inoltre, il Decreto Agevolazioni Fiscali 2024 stabilisce che i crediti di imposta maturati nel 2023 e non ancora utilizzati potranno essere compensati solo previa trasmissione del modello di comunicazione.

Le comunicazioni devono essere effettuate utilizzando il modello stabilito con Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 ottobre 2021. Il MIMIT pubblicherà un ulteriore decreto direttoriale nelle prossime settimane per chiarire i nuovi obblighi, incluso il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni preventive e retroattive.

Decreto Agevolazioni fiscali 2024 e bonus edilizi 

Le novità non finiscono qui. Il Decreto Agevolazioni Fiscali, infatti, apporta significative modifiche ai bonus edilizi, limitando fortemente la possibilità di cessione del credito e dello sconto in fattura. La cessione del credito e lo sconto in fattura sono ancora consentiti solo per interventi relativi alle barriere architettoniche sostenuti fino alla data di entrata in vigore del decreto.

Il decreto introduce anche nuove disposizioni riguardanti la remissione in bonis e l’obbligo di comunicazione per le spese agevolabili fiscalmente, per garantire un monitoraggio più rigoroso e strutturato della spesa pubblica in questi settori.

Per agevolare il monitoraggio delle spese relative agli interventi agevolabili, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili devono comunicare all’ENEA alcune informazioni relative agli interventi stessi (dati catastali dell’immobile, spese sostenute, spese preventivate, eccetera)

Le seguenti categorie di soggetti sono tenute a trasmettere le informazioni:

  • Coloro che al 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata o l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo necessario per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, ma non hanno completato i lavori entro tale data.
  • Coloro che, successivamente al 1° gennaio 2024, hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata o l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo necessario per la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Le sanzioni per coloro che non rispettano i nuovi obblighi consistono nell’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro per l’omessa trasmissione delle informazioni relative agli interventi già avviati. Per i nuovi interventi, invece, è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale in caso di mancata trasmissione.

Al fine di impedire la fruizione dei bonus edilizi da parte dei soggetti con debiti nei confronti dell’erario, è stata prevista la sospensione dell’utilizzabilità dei crediti di imposta relativi ai bonus edilizi.

In sostanza, tali crediti sono sospesi fino all’importo dovuto per iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali e atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, purché tali debiti erariali superino complessivamente i 10.000 euro.

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